CV, GDPR e TRASPARENZA. IL FLUSSO e le NORME.

Non esiste nessun divieto di pubblicare i curricula quando esiste un obbligo di legge.

Le varie sanzioni derivano dall’eccedenza della pubblicazioni (ad esempio il combinato articolo 53 D.Lgs 165/01 e 15 D.Lgs 33/2013).

Tuttavia le informazioni devo essere minimizzate dando una buona informativa, e nel dettaglio si dovrebbe chiedere al PERCEPIENTE che lavoro contrattualmente ai sensi degli articoli 2222 o 2229 del codice civile di fornite nel propio CV solo le informazioni necessarie alla selezione e qualificazione.

Detto questo si evince che se il candidato oltre a fornire i dati essenziali per il CV (ergo si è impegnato a scrivere un CV adatto alla posizione richiesta non utilizzandone uno ciclostilato) per fatti concludenti accetta le disposizioni dell’articolo 9 par 2 lettera e) del Reg. 2016/679.

  1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
    o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
    univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
  2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato

A questo punto facciamo un’analisi concreta, la richiesta sanzionatoria di chi vede il proprio CV pubblicato.

E’ evidente che la non porta a nulla se non a tanti fastidi…e visto che non abbiamo tempo da perdere una procedura potrebbe alternativa potrebbe essere :

  • Nei bandi di selezione chiedere esplicitamente due CV, uno completo, direi ciclostilato, l’altro pronto per la pubblicazione, evidenziando il contenuto dell’articolo 9 par 2 lettera e) del Reg 2016/679, quindi scegliere se in caso di UN SOLO CV escludere o pubblicare per “manifesta volontà”
  • Nel caso in cui si preferisse oscurare “in piena autonomia i dati personali”, quindi autoregolamentazione del TITOLARE, articolo 25 REG ricordatevi che non basta oscurare ma occorre mettere degli omissis e dichiarare