DL 73/2025. Modifica al codice dei contratti.
L’articolo 2 del DL 73/2025 pubblicato in GU il giorno 21 Maggio è immediatamente efficace,
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti
di protezione civile
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al
personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di
onnicomprensivita' di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di
diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al
personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della
compatibilita' dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli
organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni
relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al
predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei
beneficiari.
b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo
45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della
difesa e della sicurezza»;
c) all'articolo 140:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del
presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui
all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La
circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente
finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose
per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla
eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo
24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali
circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.»;
2) il comma 6 e' abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonche', limitatamente ad emergenze
di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2,
lettera c),» sono soppresse;
4) al comma 8, il primo periodo e' soppresso;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono
soppresse;
d) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Ai
contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile,
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 nonche' le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice
di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle
differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo
articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei
limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale
limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole
specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di
importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
3. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato
di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del
codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma
restando la facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie
consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti
disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire
l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per
l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati
da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo
emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla
necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione
appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni
appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra
soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa
programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per
consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in
assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto
dell'Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle
offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative
procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine
massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalita'
delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni
appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e
l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto
emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per
consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo
7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo
n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice,
ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli
stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23
del predetto codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente
codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo
14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, e'
stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente all'affidamento e
all'esecuzione del contratto e' identificata nel soggetto attuatore,
ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui
al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si
applicano, altresi', qualora si adottino, limitatamente ad emergenze
di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2,
lettera c).»;
e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui
all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 140 e 140-bis»;
f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20,
e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla
data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli
avvisi a presentare offerte.»;
g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,
dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero
svolge il ruolo di concedente».
2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione
civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del
presente decreto, si applicano, altresi', le disposizioni del
presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e
l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte
mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze
delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la
documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di
una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti
salvi il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilita' conseguite fermo restando quanto previsto
dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e
c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva
realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a
esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive,
socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti
contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei
provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono
autorizzati ad avvalersi della societa' Consip S.p.a. ovvero di altre
centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto
integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi
dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023, a operatori economici in possesso delle necessarie
qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo
codice.».
Questa una estrema sintesi









