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INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEGLI APPALTI

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 4857 del 2025, fa chiarezza sull’applicabilità del diritto di accesso al codice sorgente.

In particolare, viene chiarito quando trova applicazione il comma 2 dell’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023, che così dispone:

Nell’acquisto o nello sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione.

Il Consiglio di Stato distingue in modo chiaro tra algoritmo in contrasto con l’art. 3 della L. 241/1990 (ovvero una decisione algoritmica non governata) e un algoritmo di mero supporto all’azione amministrativa.

Il contenuto completo della sentenza è disponibile in allegato, ma è importante ricordare che le decisioni fondate su una mera automazione di operazioni standardizzate, come ad esempio una negoziazione tramite MEPAnon rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 30 del Codice dei Contratti. Tali strumenti non sono assimilabili a sistemi di intelligenza artificiale.