La Vigilanza ANAC nei Contratti Pubblici
Riflessioni a partire dal Regolamento ANAC n. 262 del 3 giugno 2025
Il nuovo “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” (Delibera ANAC n. 262/2025) rappresenta uno snodo fondamentale nell’evoluzione del ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il presente post accademico intende offrire un’analisi critica e sistematica del Regolamento, integrandolo con l’evoluzione giurisprudenziale più recente (in particolare, l’Adunanza Plenaria n. 7/2024) e con indicazioni operative per le stazioni appaltanti.
1. Il contesto di riferimento
La vigilanza dell’ANAC, già prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 222), trova nella Delibera n. 262/2025 un’articolazione procedurale completa. Il Regolamento mira a garantire legalità, efficienza e trasparenza attraverso strumenti differenziati e un approccio integrato che combina ispezioni, monitoraggi, attività su segnalazione e poteri sanzionatori.
2. Le tipologie di vigilanza: d’ufficio, su segnalazione e su iniziativa esterna
L’articolo 4 del Regolamento distingue tra:
- Vigilanza d’ufficio: attivata secondo la direttiva annuale (art. 3) o per disposizione del Consiglio ANAC;
- Vigilanza per inadempimento: in caso di mancato adeguamento a osservazioni o a pareri precontenziosi (art. 220, comma 1, D.Lgs. 36/2023);
- Vigilanza su segnalazione: da parte di autorità giudiziarie, pubbliche amministrazioni o terzi (cittadini, imprese, operatori economici);
- Segnalazioni whistleblowing: trattate con riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Tale classificazione evidenzia il passaggio da una vigilanza puramente reattiva a un modello ibrido, strutturato e proattivo.
3. Il procedimento di vigilanza: fasi e garanzie
Il procedimento previsto dal Regolamento si articola come segue:
- Attivazione e pre-istruttoria (artt. 5-6): valutazione delle segnalazioni, anche anonime, e possibilità di archiviazione automatica.
- Avvio formale del procedimento (art. 12): comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del responsabile ANAC.
- Istruttoria (art. 13): diritto alla partecipazione procedimentale, presentazione di memorie e documenti.
- Audizione e ispezioni (artt. 15-16): su richiesta o su iniziativa del Consiglio, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza.
- Conclusione: con raccomandazioni (art. 21), archiviazione o sanzione (art. 18-bis e ss.).
Le sanzioni seguono criteri di proporzionalità e possono essere ridotte (art. 18-quinquies).
Nota: la vigilanza d’ufficio può essere attivata anche senza segnalazione esterna, sulla base di criteri oggettivi e rischi sistemici individuati dall’Autorità.
4. Giurisprudenza a confronto: la Plenaria n. 7/2024
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7/2024, ha stabilito un principio essenziale: i requisiti di gara devono permanere lungo tutto l’iter procedurale, pena l’esclusione anche postuma dell’operatore economico.
Il principio di buona fede e leale collaborazione (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990) impone agli operatori di comunicare tempestivamente l’eventuale perdita di un requisito. Le stazioni appaltanti devono quindi dotarsi di strumenti per:
- controllare la permanenza dei requisiti;
- sospendere l’affidamento in caso di dubbi;
- attivare procedimenti di autotutela o vigilanza ANAC.
Attenzione: la sentenza n. 7/2024 implica una responsabilità attiva dell’operatore economico, ma impone anche alle stazioni appaltanti di monitorare i requisiti in itinere.
5. Le fasi della gara pubblica rilevanti per la vigilanza
| Fase | Controlli attesi | Rischi tipici |
|---|---|---|
| Programmazione | Coerenza fabbisogni | Gare improprie |
| Progettazione | Scelta criteri | Requisiti discriminatori |
| Pubblicazione | Bando completo | Carenze di trasparenza |
| Partecipazione | Verifica DURC e casellari etc | Errori istruttori |
| Aggiudicazione | Requisiti aggiornati | Omessa verifica finale |
| Esecuzione | Controlli su subappalti | Inadempimenti e mancato collaudo o cre |
6. Check-list operativa per le stazioni appaltanti
Controlli specifici per gli appalti ICT e strategici (DPCM 30 aprile 2025)
Ai sensi del DPCM 30/04/2025, le stazioni appaltanti che acquisiscono beni e servizi ICT devono verificare in fase di programmazione e progettazione:
Il mancato rispetto delle prescrizioni del DPCM 30/04/2025 può comportare non solo criticità nella gara, ma anche responsabilità per danno erariale in caso di incidenti di sicurezza.
In sintesi — La vigilanza secondo ANAC 2025
- Procedimento strutturato, con fasi istruttorie e garanzie per i soggetti coinvolti;
- Attivazione flessibile, anche in caso di segnalazioni whistleblowing;
- Controlli mirati lungo tutte le fasi del ciclo contrattuale;
- Focus rafforzato su ICT e cybersecurity, in raccordo con ACN;
- Allineamento giurisprudenziale con la Plenaria CdS sulla permanenza dei requisiti;
- Richiamo esplicito all’Allegato II.14 e art. 32, centrali nella verifica dei requisiti;
- Check-list operativa come strumento di prevenzione e autodifesa per le PA.
7. Considerazioni conclusive
Il Regolamento 2025 dell’ANAC e la giurisprudenza della Plenaria 7/2024 si integrano nella costruzione di una governance degli appalti basata su:
- monitoraggio continuo,
- trasparenza procedurale,
- responsabilità condivisa.
La stazione appaltante, oggi più che mai, non è solo esecutore di procedure, ma soggetto attivo nella prevenzione delle irregolarità. ANAC, con i nuovi strumenti regolamentari, potenzia questa visione e rafforza la fiducia nel sistema pubblico.
Vi lascio un vecchio post sugli errori più comuni (alla fine scoprirete che non c’è nulla di nuovo)


