La Vigilanza ANAC nei Contratti Pubblici

Riflessioni a partire dal Regolamento ANAC n. 262 del 3 giugno 2025

Il nuovo “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” (Delibera ANAC n. 262/2025) rappresenta uno snodo fondamentale nell’evoluzione del ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il presente post accademico intende offrire un’analisi critica e sistematica del Regolamento, integrandolo con l’evoluzione giurisprudenziale più recente (in particolare, l’Adunanza Plenaria n. 7/2024) e con indicazioni operative per le stazioni appaltanti.


1. Il contesto di riferimento

La vigilanza dell’ANAC, già prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 222), trova nella Delibera n. 262/2025 un’articolazione procedurale completa. Il Regolamento mira a garantire legalità, efficienza e trasparenza attraverso strumenti differenziati e un approccio integrato che combina ispezioni, monitoraggi, attività su segnalazione e poteri sanzionatori.


2. Le tipologie di vigilanza: d’ufficio, su segnalazione e su iniziativa esterna

L’articolo 4 del Regolamento distingue tra:

  • Vigilanza d’ufficio: attivata secondo la direttiva annuale (art. 3) o per disposizione del Consiglio ANAC;
  • Vigilanza per inadempimento: in caso di mancato adeguamento a osservazioni o a pareri precontenziosi (art. 220, comma 1, D.Lgs. 36/2023);
  • Vigilanza su segnalazione: da parte di autorità giudiziarie, pubbliche amministrazioni o terzi (cittadini, imprese, operatori economici);
  • Segnalazioni whistleblowing: trattate con riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Tale classificazione evidenzia il passaggio da una vigilanza puramente reattiva a un modello ibrido, strutturato e proattivo.


3. Il procedimento di vigilanza: fasi e garanzie

Il procedimento previsto dal Regolamento si articola come segue:

  1. Attivazione e pre-istruttoria (artt. 5-6): valutazione delle segnalazioni, anche anonime, e possibilità di archiviazione automatica.
  2. Avvio formale del procedimento (art. 12): comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del responsabile ANAC.
  3. Istruttoria (art. 13): diritto alla partecipazione procedimentale, presentazione di memorie e documenti.
  4. Audizione e ispezioni (artt. 15-16): su richiesta o su iniziativa del Consiglio, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza.
  5. Conclusione: con raccomandazioni (art. 21), archiviazione o sanzione (art. 18-bis e ss.).

Le sanzioni seguono criteri di proporzionalità e possono essere ridotte (art. 18-quinquies).

Nota: la vigilanza d’ufficio può essere attivata anche senza segnalazione esterna, sulla base di criteri oggettivi e rischi sistemici individuati dall’Autorità.


4. Giurisprudenza a confronto: la Plenaria n. 7/2024

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7/2024, ha stabilito un principio essenziale: i requisiti di gara devono permanere lungo tutto l’iter procedurale, pena l’esclusione anche postuma dell’operatore economico.

Il principio di buona fede e leale collaborazione (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990) impone agli operatori di comunicare tempestivamente l’eventuale perdita di un requisito. Le stazioni appaltanti devono quindi dotarsi di strumenti per:

  • controllare la permanenza dei requisiti;
  • sospendere l’affidamento in caso di dubbi;
  • attivare procedimenti di autotutela o vigilanza ANAC.

Attenzione: la sentenza n. 7/2024 implica una responsabilità attiva dell’operatore economico, ma impone anche alle stazioni appaltanti di monitorare i requisiti in itinere.


5. Le fasi della gara pubblica rilevanti per la vigilanza

FaseControlli attesiRischi tipici
ProgrammazioneCoerenza fabbisogniGare improprie
ProgettazioneScelta criteriRequisiti discriminatori
PubblicazioneBando completoCarenze di trasparenza
PartecipazioneVerifica DURC e casellari etc Errori istruttori
AggiudicazioneRequisiti aggiornatiOmessa verifica finale
EsecuzioneControlli su subappaltiInadempimenti e mancato collaudo o cre

6. Check-list operativa per le stazioni appaltanti

Controlli specifici per gli appalti ICT e strategici (DPCM 30 aprile 2025)

Ai sensi del DPCM 30/04/2025, le stazioni appaltanti che acquisiscono beni e servizi ICT devono verificare in fase di programmazione e progettazione:

Il mancato rispetto delle prescrizioni del DPCM 30/04/2025 può comportare non solo criticità nella gara, ma anche responsabilità per danno erariale in caso di incidenti di sicurezza.


In sintesi — La vigilanza secondo ANAC 2025

  •  Procedimento strutturato, con fasi istruttorie e garanzie per i soggetti coinvolti;
  •  Attivazione flessibile, anche in caso di segnalazioni whistleblowing;
  •  Controlli mirati lungo tutte le fasi del ciclo contrattuale;
  •  Focus rafforzato su ICT e cybersecurity, in raccordo con ACN;
  •  Allineamento giurisprudenziale con la Plenaria CdS sulla permanenza dei requisiti;
  •  Richiamo esplicito all’Allegato II.14 e art. 32, centrali nella verifica dei requisiti;
  •  Check-list operativa come strumento di prevenzione e autodifesa per le PA.


7. Considerazioni conclusive

Il Regolamento 2025 dell’ANAC e la giurisprudenza della Plenaria 7/2024 si integrano nella costruzione di una governance degli appalti basata su:

  • monitoraggio continuo,
  • trasparenza procedurale,
  • responsabilità condivisa.

La stazione appaltante, oggi più che mai, non è solo esecutore di procedure, ma soggetto attivo nella prevenzione delle irregolarità. ANAC, con i nuovi strumenti regolamentari, potenzia questa visione e rafforza la fiducia nel sistema pubblico.


Vi lascio un vecchio post sugli errori più comuni (alla fine scoprirete che non c’è nulla di nuovo)