Le novità in materia di contratti pubblici per i viaggi di istruzione. PARTE II.
PER CHI è PIGRO “NON CAMBIA NULLA”
Chi mi conosce sa che raramente mi occupo di appalti scolastici. Non per disinteresse verso il tema, ma per due motivi:
-1- un profilo di incompatibilità professionale, legato al fatto che svolgo controlli e supporto per altri enti pubblici e preferisco evitare sovrapposizioni (e richiami);
-2- la convinzione che, più che il settore degli appalti in sé, il vero problema sia il modo in cui le istituzioni scolastiche lo applicano: anziché attenersi alla linearità del Codice, si assiste spesso a una sovrapposizione sterile e inutile di disposizioni (come DM o circolari interne) che non hanno forza di legge rispetto alla fonte primaria, generando complessità laddove servirebbe semplificazione. In altre parole, una prassi che nega il principio del rasoio di Occam, cioè la regola del togliere ciò che è inutile per arrivare a soluzioni lineari e trasparenti.
L’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 disciplina i criteri di aggiudicazione. Nella sua formulazione, anche dopo la recente modifica introdotta da decreto-legge (ancora in attesa di conversione), ribadisce che negli affidamenti – compresi i servizi di trasporto per i viaggi di istruzione – non conta solo il prezzo, ma occorre valutare parametri oggettivi, come la sicurezza dei mezzi, l’accessibilità per le persone con disabilità e le competenze tecniche dei conducenti.
Una previsione importante, che richiama le scuole, in quanto stazioni appaltanti, ad assumersi una responsabilità di qualità e sicurezza nei confronti degli studenti. Tuttavia, la realtà spesso dimostra che questi criteri rimangono un elenco sulla carta, mentre la prassi continua a preferire procedure burocratiche, documenti ridondanti e scarsa attenzione alla sostanza.
Un caveat necessario: trattandosi di una disposizione modificata da un decreto-legge non ancora convertito, è bene ricordare che il testo potrebbe subire variazioni in sede parlamentare. Un motivo in più per riflettere con prudenza sulle sue applicazioni pratiche.
Ed è proprio qui che nasce la mia cautela: perché se da un lato il Codice e le sue modifiche spingono verso criteri chiari e oggettivi, dall’altro la realtà operativa sembra rifiutare quella linearità normativa che garantirebbe procedure più trasparenti, competitive e sicure.
In fondo, un buon uso del Codice non richiede stratificazioni inutili: basta applicarlo correttamente, senza sovrapporre regole che non hanno la stessa forza della legge.
Ora analizziamo bene l’articolo 108 comma 2. (la parte che ci interessa).
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
…
f-bis)((i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.))
ora riporto il 4° comma dell’articolo 50
Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2
Da questa semplice sintesi derivo che :
Il legislatore ha scritto nero su bianco che, nelle procedure negoziate (quelle sopra i limiti del diretto), l’aggiudicazione può avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) o con il prezzo più basso, “ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2”.
Cosa significa?
- Che l’OEPV e il rinvio all’art. 108 entrano in gioco solo nelle negoziate, non negli affidamenti diretti.
- E che, se ci troviamo in uno dei casi speciali previsti dall’art. 108, comma 2 (ad esempio servizi ad alta intensità di manodopera o servizi sociali/educativi), la stazione appaltante non può scegliere: l’unico criterio ammesso è l’OEPV.
Conseguenza pratica
Gli affidamenti diretti puri (art. 50, lett. a e b) sono fuori da questo schema:
qui non si applica né l’OEPV né l’art. 108, perché non esiste una procedura comparativa.
Il RUP deve solo motivare la scelta, verificare l’idoneità dell’operatore e rispettare trasparenza, rotazione e congruità dell’offerta.
Insistere a sovrapporre l’art. 108 agli affidamenti diretti significa tradire lo spirito del Codice e introdurre oneri inutili.
Schema finale
- Affidamento diretto (art. 50, lett. a–b) → no art. 108, no OEPV obbligatorio.
- Procedura negoziata (art. 50, lett. c–d–e) → OEPV oppure prezzo più basso.
- Procedura negoziata nei casi di art. 108, c.2 → solo OEPV.

In estrema sintesi per applicare l’OEPV entro i 140000 EURO (art 50 c 1 lett b) non deve variare l’articolo 108 ma l’articolo 50 comma 4.
Ora viene da chiedersi “come garantire la stessa qualità” voluta per i valori superiori a 140000 ? La risposta è banale e semplice, almeno per me che sono ORGOGLIOSAMENTE NAPOLETANO
“‘O sparagno nun è maje guadagno”
Questo detto rappresenta proprio il paradigma dell’OEPV., cerchiamo di applicarlo .
IO semplicemente scriverei un foglio di patto e condizioni molto dettagliato, di questo tipo :
Disciplinare minimo per l’affidamento di servizi di trasporto – Viaggi di istruzione
1. Oggetto
Il presente disciplinare definisce i requisiti minimi di sicurezza e affidabilità che gli operatori economici devono possedere per poter offrire servizi di trasporto in occasione di viaggi di istruzione.
Tali requisiti costituiscono condizioni obbligatorie di partecipazione: la loro mancanza comporta l’esclusione.
2. Requisiti minimi richiesti
A. Requisiti aziendali
- Iscrizione al Registro delle imprese con attività coerente (trasporto persone).
- Possesso delle autorizzazioni/licenze per il trasporto passeggeri.
- Regolarità contributiva e previdenziale (DURC regolare).
- Copertura assicurativa RC con massimali non inferiori ai limiti di legge, estesa al trasporto passeggeri.
B. Requisiti dei mezzi
- Revisione ministeriale in corso di validità per ciascun mezzo impiegato.
- Età media del parco veicoli non superiore a 8/10 anni.
- Dotazione di cinture di sicurezza su ogni sedile.
- Presenza di sistemi di sicurezza attiva (ABS, ESP).
- Cronotachigrafo digitale funzionante e verificato.
C. Requisiti del personale
- Conducenti in possesso di patente e CQC valide.
- Assenza di sanzioni gravi per violazioni in materia di sicurezza stradale negli ultimi 5 anni.
- Rispetto dei tempi di guida e riposo secondo Reg. CE n. 561/2006.
- Formazione specifica sulla sicurezza e, se richiesto, sul trasporto minori.
D. Requisiti organizzativi
- Piano di emergenza e procedure di sicurezza a bordo.
- Disponibilità alla sostituzione immediata del mezzo in caso di guasto.
- Possibilità di fornire assistenza/accompagnatori se richiesti dalla scuola.
3. Dichiarazioni obbligatorie
L’operatore economico dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutti i requisiti indicati e impegnarsi a fornirne prova documentale su richiesta dell’amministrazione.
Check-list di verifica (per la scuola/RUP)
- Iscrizione al Registro imprese (visura camerale)
- Licenze/autorizzazioni trasporto passeggeri
- DURC regolare
- Polizza assicurativa RC con massimali adeguati
- Revisione mezzi aggiornata
- Età media parco veicoli < 8/10 anni
- Cinture di sicurezza su ogni sedile
- ABS / ESP presenti
- Cronotachigrafo digitale funzionante
- Patente e CQC conducenti valide
- Nessuna sanzione grave negli ultimi 5 anni
- Rispetto tempi guida/riposo (autodichiarazione + controlli)
- Formazione su sicurezza e trasporto minori
- Piano di emergenza a bordo disponibile
- Previsione sostituzione immediata mezzo in caso di guasto
- Disponibilità accompagnatori/assistenti (se richiesto)
Vi lascio anche una WEBAPP per semplificarci il lavoro
WEBAPP-VIAGGI (scritto non da un tecnico !!!)
Mi chiedo perché le scuole mettano sempre il divieto al subappalto. A volte (è successo anche con i miei figli) sembra che tutto sia a posto, e invece è un altro operatore che fa il lavoro. Quello che potrebbe essere normale e legittimo diventa un problema solo perché nel bando c’è scritto “vietato subappalto”: si trasforma un’opportunità in un guaio.
La valutazione sarà fatta dal seggio di gara e non dalla commissione giudicatrice (articolo 93 comma 7 del codice).
E poi ricordate che in questi casi occorre la NOMINA DEL DEC….e non è una novità del DL!!!!!










