NUOVI SCHEMI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ANAC approva i nuovi schemi di pubblicazione per la Trasparenza
(Delibera n. 495 del 25 settembre 2024)

Con la Delibera n. 495/2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato tre nuovi schemi standard di pubblicazione per le sezioni Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 33/2013.

Gli schemi riguardano:

  • Art. 4-bis: Trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche
  • Art. 13: Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
  • Art. 31: Controlli su attività e organizzazione

Le amministrazioni avranno 12 mesi per adeguarsi a questi modelli, che diventeranno riferimento obbligatorio per garantire dati omogenei, validati e facilmente riutilizzabili…ed i 12 mesi sono ormai passati.

Nel frattempo, ANAC mette a disposizione altri 11 schemi sperimentali per favorire la convergenza verso la futura Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT), cuore del nuovo ecosistema di pubblicazione pubblica.

Un passo importante verso una trasparenza digitale standardizzata, che semplifica il lavoro delle PA e migliora la qualità dell’informazione per cittadini e stakeholder.

ANALISI ALL 1

1. Struttura del documento

L’allegato è uno schema di pubblicazione tipo destinato alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti tenuti alla trasparenza (art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013), con lo scopo di uniformare:

  • la modalità di rappresentazione dei dati sui pagamenti effettuati dalle PA;
  • la codifica delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione:
    • 1° livello: “Pagamenti dell’amministrazione”
    • 2° livello: “Dati sui pagamenti”.

2. Base normativa richiamata

Il riferimento principale è l’articolo 4-bis del D.Lgs. 33/2013, che prevede:

  1. La gestione da parte di AgID e MEF del portale “Soldi Pubblici” (dati dei pagamenti di tutte le PA).
  2. L’obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati dei pagamenti, distinguendo:
    • la tipologia di spesa sostenuta,
    • l’ambito temporale,
    • beneficiari.
  3. L’esclusione delle spese di personale, già disciplinate dagli articoli 15–20.
  4. Nessun nuovo onere finanziario per l’attuazione (si opera con risorse interne).

 3. Ambito soggettivo di applicazione

Devono applicare lo schema:

  • Art. 2-bis, co. 1: tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali, scuole, ministeri, università, ecc.) e le Autorità indipendenti;
  • Art. 2-bis, co. 2: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, fondazioni, associazioni o enti di diritto privato in controllo pubblico.

Lo schema prevede la possibilità di indicare nel sito se l’ente è:

  • Tenuto pienamente,
  • Tenuto parzialmente,
  • Non tenuto all’obbligo ex art. 4-bis.

4. Dati da pubblicare

L’allegato fornisce un modello dati standard, con frequenza di aggiornamento trimestrale, per garantire comparabilità e riutilizzo.
campi principali sono:

CampoDescrizioneNote / Formato
Anno di riferimentoAnno del pagamentoFormato a 4 cifre (es. 2024)
TrimestrePeriodo di riferimento (1–4)Numerico, 1 cifra
Categoria di spesaCorrente / in conto capitaleCampo obbligatorio
Tipologia di spesaEsempi: acquisto beni e servizi, contributi, investimenti, ecc.Scelta vincolata in base alla categoria
ImportoValore del pagamento per beneficiario e trimestreDecimale con virgola, separatore punto per migliaia
BeneficiarioNome o codice fiscale del destinatario oscuramento obbligatorio per persone fisiche (“omissis” o “soggetto privato”)

 Nota importante:
Sono esclusi da questa pubblicazione i pagamenti già oggetto di obbligo ai sensi degli artt. 26 e 27 (sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici), con soglia di esenzione inferiore a 1.000 euro annui.

 5. Indicazioni operative

Le amministrazioni devono:

  • pubblicare i dati secondo il formato dello schema, dopo aver consultato le “Istruzioni operative” (allegato 4 alla Delibera n. 495/2024);
  • assicurare la qualità, coerenza e validità dei dati;
  • specificare la compatibilità organizzativa: se un obbligo non è applicabile (es. ente privo di spese dirette), va dichiarato “non compatibile” anziché omesso senza motivazione.

ANAC potrà in seguito emanare specifiche tecniche per uniformare la codifica e agevolare l’integrazione con la futura Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT).

 6. Punti di attenzione

  • La struttura è coerente con i principi di open data e standardizzazione semantica.
  • L’integrazione con il portale Soldi Pubblici consente un sistema a doppio livello: locale (ente) e nazionale (AgID-MEF).
  • Le PA dovranno garantire aggiornamento trimestrale e anonimizzazione corretta dei dati personali.
  • Gli enti “ibridi” (società partecipate, ordini professionali, fondazioni) dovranno valutare la propria posizione di “tenuti parzialmente” per evitare duplicazioni con i bilanci pubblicati.

 Sintesi operativa per i siti istituzionali

Sezione: Amministrazione Trasparente → Pagamenti dell’amministrazione → Dati sui pagamenti
Formato consigliato: tabella in CSV/HTML/XML conforme ai campi dello schema
Frequenza: trimestrale
Responsabile: RPCT o referente della trasparenza
Esclusioni: dati ex artt. 26–27, dati personali di persone fisiche

ANALISI ALL 2

Lo schema disciplina la standardizzazione dei dati organizzativi che le amministrazioni devono pubblicare nella sezioneAmministrazione Trasparente → Organizzazione → Articolazione degli uffici, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013.

Obiettivo: rendere omogenea, aggiornata e comprensibile la pubblicazione delle informazioni relative a:

  • organi di indirizzo politico,

  • uffici e strutture organizzative,

  • dirigenti e referenti,

  • organigrammi e contatti istituzionali.


 2. Base normativa

L’articolo 13 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) impone alle PA la pubblicazione, con aggiornamento tempestivo, dei dati riguardanti:

  • gli organi di indirizzo politico e di amministrazione/gestione con le rispettive competenze;

  • l’articolazione degli uffici, indicando i dirigenti responsabili e le competenze di ciascun ufficio;

  • l’organigramma o un’analoga rappresentazione grafica semplificata dell’amministrazione;

  • l’elenco dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica istituzionali e PEC.


 3. Ambito soggettivo

Lo schema distingue tre macro-categorie di soggetti, ognuna con proprie sezioni di dati:

Categoria di soggettoRiferimento normativo / schema
Pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001) e Autorità indipendentiSezione “Organi di indirizzo politico” e “Articolazione uffici”
Ordini e collegi professionali nazionali e territorialiDelibera ANAC n. 777/2021
Società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economiciDelibera ANAC n. 1134/2017, Allegato 1

Ogni ente deve indicare se è:

  • tenuto,

  • tenuto parzialmente,

  • non tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 13.


 4. Sezioni di pubblicazione e dati previsti

A. Organi di indirizzo politico (PA)

CampoDescrizioneFormato
DenominazioneNome dell’organo politico o collegialetesto ≤ 256 caratteri
Tipo di incarico/caricaSindaco, Assessore, Presidente, ecc.testo
CompetenzeBreve descrizione delle funzioni e deleghetesto ≤ 256 caratteri

 B. Articolazione degli uffici

(per ogni ufficio di livello dirigenziale e non)

CampoDescrizioneFormato
Denominazione Ufficio (dirigenziale/non dirigenziale)Nome completo dell’ufficiotesto ≤ 256 caratteri
CompetenzeDescrizione delle attività dell’ufficiotesto ≤ 256 caratteri
NominativoNome e cognome del dirigente o responsabiletesto ≤ 256 caratteri
QualificaQualifica rivestitatesto ≤ 256 caratteri
Recapito telefonicoNumero istituzionalemax 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria (PEO)Indirizzo emailpattern standard RFC
Casella di posta elettronica certificata (PEC)Indirizzo PEC istituzionalepattern standard RFC

 I contatti si riferiscono alla Segreteria o all’Ufficio di supporto dell’organo di indirizzo politico.


 C. Organi di amministrazione e gestione

(valido per enti/società in controllo pubblico)Campi analoghi a quelli degli organi di indirizzo politico, con sezione aggiuntiva per l’articolazione degli uffici se il titolare ricopre anche un incarico dirigenziale.

Se l’incarico non comporta la titolarità di un ufficio  la sezione non va compilata.I contatti si riferiscono alla Segreteria o Ufficio di supporto dell’organo.


 D. Organigramma o rappresentazione grafica

  • Deve fornire una visualizzazione semplificata dell’organizzazione.

  • Dove previsto, deve consentire di recuperare le informazioni dettagliate (competenze, responsabili, contatti).

  • Campo principale: URL o percorso al documento/immagine (testo ≤ 256 caratteri).

Per ordini e collegi professionali, l’organigramma riporta solo i dirigenti/responsabili e contatti, senza competenze di ufficio.


 E. Riferimenti istituzionali (solo ordini e collegi)

CampoDescrizioneFormato
Numero telefonico istituzionaletesto ≤ 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria (PEO)testo ≤ 256 caratteri
Casella PEC istituzionaletesto ≤ 256 caratteri

5. Aggiornamento e modalità operative

  • Frequenza: aggiornamento tempestivo (immediato al variare di organi o strutture).

  • Formato: tabella HTML/CSV/XML aperto, preferibilmente esportabile.

  • Struttura sezione sito:

    Amministrazione Trasparente
    └── Organizzazione
    ├── Organi di indirizzo politico
    ├── Articolazione degli uffici
    ├── Organigramma
    └── Riferimenti istituzionali (se applicabile)
  • Riferimento obbligatorio: istruzioni operative ex art. 48, co. 4, lett. b) D.Lgs. 33/2013 (allegato 4 Delibera 495/2024).


 6. Punti di attenzione

  • Differenziare correttamente le categorie di soggetti (PA, ordini, società).

  • Uniformare i formati (email, denominazioni, recapiti).

  • Evitare dati personali eccedenti: pubblicare solo nome, cognome, qualifica e contatto istituzionale.

  • Garantire la tracciabilità e storicità delle modifiche (es. nuovi organi, variazioni di uffici).

  • Predisporre file esportabili (CSV/XML) per interoperabilità con la futura Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT).


 7. Sintesi operativa per i Responsabili della Trasparenza

AzioneResponsabileScadenza / Frequenza
Aggiornare organigramma e elenco ufficiSegreteria generale / RTDTempestivo
Verificare coerenza competenze–uffici–dirigentiDirettore generale / RPCTTrimestrale o in occasione di modifiche
Pubblicare link diretto nella sezione ATRTD / Ufficio comunicazioneContinuo
Validare recapiti e caselle PECURP / CEDAnnuale
Conservare evidenze aggiornamentiRPCTPermanente

ANALISI ALL 3

. Oggetto e finalità

Lo schema riguarda la trasparenza dei controlli interni e degli organi di verifica (OIV, revisori, Corte dei conti) previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 33/2013.
L’obiettivo è assicurare la pubblicazione omogenea e tempestiva dei dati relativi a:

  • validazioni e relazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
  • relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile;
  • rilievi della Corte dei conti, anche non recepiti.

2. Base normativa

L’art. 31 (D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016) stabilisce che:

«Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o di esercizio, nonché i rilievi – anche non recepiti – della Corte dei conti relativi all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione.»

L’articolo impone inoltre di anonimizzare eventuali dati personali contenuti nei documenti pubblicati.


3. Ambito soggettivo di applicazione

Devono applicare lo schema tutti i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013:

  • co. 1 → Pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2 D.Lgs. 165/2001) e Autorità indipendenti;
  • co. 2 → Enti pubblici economici, ordini professionali, società o fondazioni in controllo pubblico;
  • co. 3 → Società partecipate ed enti di diritto privato non in controllo.

Ogni ente deve indicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” se è:

  • tenuto all’obbligo ex art. 31;
  • tenuto parzialmente;
  • non tenuto.

4. Struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”

Amministrazione Trasparente
└── Controlli e rilievi sull’amministrazione
    ├── Organismi indipendenti di valutazione (OIV o analoghi)
    ├── Organi di revisione amministrativa e contabile
    └── Corte dei conti

ANAC precisa che non è stato predisposto lo schema per le attestazioni OIV: l’obbligo si assolve tramite link all’applicativo ANAC o pubblicando il documento digitalizzato dell’attestazione.


5. Schemi di pubblicazione previsti

A. Organismi indipendenti di valutazione (OIV o analoghi)

Documenti da pubblicare:

  • Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla performance;
  • Relazione dell’OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità;
  • Altri atti eventualmente adottati da OIV, nuclei o organismi analoghi.

Dati identificativi del documento:

CampoDescrizioneFormato / note
Data di pubblicazioneData in cui il documento è pubblicatoData (gg/mm/aaaa)
Documento (link)URL al documento pubblicato sul sitoTesto ≤ 256 caratteri

Tutti i documenti vanno pubblicati in forma anonimizzata, eliminando dati personali non indispensabili. ATTENZIONE QUINDI alla SENTENZA C-413/2023p

B. Organi di revisione amministrativa e contabile

Documenti da pubblicare:

  • Relazioni al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni;
  • Relazioni al conto consuntivo o bilancio d’esercizio.

Dati identificativi del documento:

CampoDescrizioneFormato / note
Data di pubblicazioneData di pubblicazione della relazioneData (gg/mm/aaaa)
Documento (link)URL alla relazione pubblicataTesto ≤ 256 caratteri

C. Rilievi della Corte dei conti

Documenti da pubblicare: tutti i rilievi (anche non recepiti) riguardanti organizzazione e attività dell’amministrazione o dei suoi uffici.
Ogni rilievo va registrato singolarmente.

CampoDescrizioneValori ammessi / Formato
Data di pubblicazioneData del rilievogg/mm/aaaa
OggettoAmbito del rilievo“Organizzazione” / “Attività” / “Entrambe”
RecepimentoStato del recepimento da parte dell’ente“Recepito” / “Non recepito” / “Parzialmente recepito”
Documento (link)URL al documento della CorteTesto ≤ 256 caratteri

6. Aggiornamento e vincoli

  • Frequenza: tempestiva, cioè immediata alla ricezione o approvazione dei documenti.
  • Formato consigliato: HTML/CSV/XML (compatibile open data).
  • Privacy: obbligo di anonimizzare dati personali.
  • Riferimenti: seguire sempre le Istruzioni operative (allegato 4) ex art. 48, co. 4, lett. b).
  • Compatibilità: se l’obbligo non è applicabile al tipo di ente (es. ente senza OIV), va specificato “non compatibile”.

7. Riepilogo operativo per RPCT e RTD

AzioneDocumento / SezioneResponsabileFrequenza
Pubblicazione documenti OIV e relazioni“OIV o organismi analoghi”Segretario / RPCTTempestiva
Pubblicazione relazioni revisori“Organi di revisione”Servizi finanziari / RevisoriTempestiva
Pubblicazione rilievi Corte dei conti“Corte dei conti”Segretario / RPCTTempestiva
Controllo formati e anonimizzazioneTutteRTD / DPOContinuo
Evidenze e archivio documentaleArchivio trasparenzaRPCTPermanente

8. Punti di attenzione

  • Non pubblicare dati personali identificativi (CF, firme, indirizzi privati se eccedenti).
  • Usare link diretti a PDF firmati digitalmente o pagine dedicate.
  • Conservare la data di pubblicazione e l’evidenza dell’aggiornamento.
  • Inserire diciture standard:“Pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 33/2013 – dati anonimizzati”.
  • Le società controllate e gli ordini possono pubblicare solo i rilievi e le relazioni effettivamente ricevuti.

Leggendo la Delibera ANAC n. 495/2024 e i suoi allegati tecnici, appare evidente il perché da anni insisto nel dire che non basta mettere i dati online, bisogna aprirli bene. Gli schemi approvati da ANAC (pagamenti, organizzazione, controlli) non sono meri modelli espositivi, ma specie di specifiche tecniche che definiscono formati, codifiche, strutture e regole di normalizzazione per ogni tipo di dato (csv, xml, strutturati, URI, metadati, validazioni).

In altre parole:

  • gli allegati prescrivono quali campi devono esserci, come codificarli, con che periodicità e con quali controlli interni;
  • stabiliscono che i dati siano pubblicati secondo schemi comuni, per interoperabilità e comparabilità tra enti;
  • richiedono procedure di validazione, correzione e garanzia della qualità, affinché il dato non sia solo accessibile, ma affidabile e verificabile.
    (La Delibera rimarca che gli schemi “recano disposizioni volte … a definire (…) requisiti di qualità, procedure di validazione, controlli (…) e meccanismi di garanzia e correzione” Portale PIAO)

Per questo motivo, è chiaro che la vera trasparenza è funzionale e verificabile, non ornamentale.
Solo dati di qualità, aperti e interoperabili permettono di costruire una Pubblica Amministrazione intelligente, etica e responsabile: una PA capace non solo di rendere conto, ma anche di imparare da ciò che pubblica, adattarsi, migliorarsi e offrire valore concreto ai cittadini.

La Delibera 495 e i suoi allegati non sono quindi un semplice aggiornamento normativo: rappresentano una tessera operativa per chi vuole che la trasparenza non sia una vetrina, ma uno strumento vivo, integrato nella governance del dato pubblico.

Si veda

Vi lascio la deliberazione ed i tre allegati OBBLIGATORI a pARTIRE dal 13 NOVEMBRE