PUBBLICATE LINEE GUIDA SULL'ACCESSIBILITÀ
Visto che noi della C.A. Campania siamo bravissimi e proattivi, per i nostri lettori non sarà un fulmine a ciel sereno la notizia delle nuove politiche AGID per l’accessibilità , infatti a partire da settembre 2018 ( pubblicazione del D.lgs 106/18) abbiamo anticipato le novità che ci sarebbero state, non tenendo conto delle proroghe di quasi 18 mesi. Ripropongo un post riassuntivo.
Come sempre la simpatia dello scrivente, si, sono consapevole di essere antipatico e saccente ,termina quando si tratta di approfondire i concetti.
L’accessibilità non deve RIDURSI ai siti WEB ( od alle APP) , l’accessibilità come più volte ribadito è un elemento essenziale dei documenti amministrativi informatici , si veda a titolo non esaustivo l’articolo 32 della L. 69/09
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita’ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ((La pubblicazione e’ effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita’ di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e’ altresi’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili)).
e soprattutto l’articolo 23 ter c 5 bis del CAD
Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
((1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata dal funzionario a cio’ delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)); in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento e’ soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
((4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.))
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale, applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Quindi , la conformità alle norme sull’accessibilità non deve essere preclusa ai siti WEB ( che in realtà devono essere considerati HUB documentali ) ma deve essere applicata a tutti i documenti ed alle postazioni informatiche delle PA.
Sull’ultimo punto, la conformità dei posti di lavoro esiste una norma specifica per le PA con più di 200 dipendenti , l’articolo 39 ter del D.lgs 165/01
Articolo 39-ter (( (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita’). )) ((1. Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilita’, le amministrazioni pubbliche con piu’ di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento. 2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonche’ con i servizi territoriali per l’inserimento mirato; b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta’ di integrazione. ))
Ora, prima di analizzare le LLGG devo dire una cos importante, non ci saranno approfondimenti specifici per questo adempimento, per un motivo semplice, il solito cubo di Rubik.

Il primo gennaio 2020 abbiamo definito l #AD0000 ( ANNO DIGITALE 0000 ) come un discorso olistico e sistematico, e la validazione del documento amministrativo informatico non può e non deve essere visto come argomento separato.
Breve analisi della LLGG ACCESSIBILITA’
Abbiamo il documento e tre allegati che allego .
Le LLGG non hanno avuto grosse modifiche quindi basta leggere i post sopra riportati .
- L’allegato 1 ci fornisce il canovaccio per la scrittura della dichiarazione di accessibilità
- L’allegato 2 invece, documento strategico, ci indirizza sull’autovalutazione, mi raccomando di utilizzare la massima onestà, meglio renderci conto di avere pecche e risolvere con gli obiettivi di accessibilità piuttosto che dire BALLE
- L’Allegato 3 invece raccogli gli strumenti di lavoro ( fisici e non fisici ) che devono essere omologati ai sensi della ISO 9999:2017 con classe 22, sembra residuale come allegato, ma sarà alla base di requisiti essenziale da inserire nelle gare di appalto per l’acquisto dei bene testè detti.
Chi deve fare tutto questo ? Ovviamente il RTD
Art. 17
((Responsabile per la transizione digitale e difensore civico
digitale))
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le ((Linee
guida)). A tal fine, ((ciascuna pubblica amministrazione)) affida a
un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati
alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una
maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre
attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle
infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i
costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;(28)
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di ((identita' e
domicilio digitale,)) posta elettronica, protocollo informatico,
firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico,
e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' ((nonche'
del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e
servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis)).
((j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di
soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al
fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione
dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel
piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).))
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le
Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di
adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla
transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di
vertice politico.
((1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore
civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di
adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque
puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso
apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra
norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del
difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito
Internet istituzionale.)) Il difensore segnala le inadempienze
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ((di ciascuna
amministrazione)).
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo
dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato
individuano l'ufficio per il digitale di cui ((al comma)) 1 ((...))
tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi,
individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente
a quello amministrativo dell'ente.
((1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare
le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.))
Saputo che è onere del RTD fare anche questo vi pongo un’altra domanda , ” Chi è il migliore amico del RTD ? “
RISPOSTA , noi della Consulenti Associati Campania.
E poi una raccomandazione, ricordiamoci che è partita la #transizionealdigitale della #repubblicadigitale e che siamo all’ #AD0000, non possiamo scegliere se cambiare o meno, e riporto per iniziare con serenità l’#AD0000 non un articolo di norma ma il refren di una meravigliosa canzone del 1992, PER NIENTE AL MONDO del grandioso Franco FASANO, chi di la ricorda ?
…mentre tu lo sai che non ti cambierei per niente al mondo non ti accorgi che il mondo cambia anche per te…
Anzi la incorporo qui in modo da essere odiato un pò di meno.












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