Quel pasticciaccio dell’articolo 14: tra principio di partecipazione e metodo di calcolo per le GARE SUDDIVISE IN LOTTI
Tra le norme più discusse del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), poche hanno generato tanta confusione quanto l’articolo 14.
Eppure, per comprenderne appieno il senso, occorre partire da un altro articolo: il 58, dedicato alla suddivisione in lotti e alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Il principio: l’articolo 58 e la concorrenza inclusiva
L’articolo 58 rappresenta uno dei cardini del nuovo impianto codicistico:
stabilisce che, salvo motivate eccezioni, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti — funzionali o prestazionali — per garantire la più ampia partecipazione possibile anche agli operatori di dimensioni ridotte.
Questa disposizione si colloca nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 8749 del 2021ha affermato che:
“La suddivisione in lotti costituisce attuazione diretta del principio di concorrenza e favorisce la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, prevenendo concentrazioni di mercato e favorendo la qualità del risultato contrattuale.”
L’articolo 58, dunque, non è una semplice facoltà tecnica: è una garanzia di pluralismo economico e trasparenza, un meccanismo che porta la logica della concorrenza dentro la pubblica amministrazione.
Dal principio al metodo: il ruolo dell’articolo 14
Il passaggio dall’articolo 58 all’articolo 14 segna la transizione dal principio alla misurazione.
Il primo definisce il perché (favorire la concorrenza e l’accesso), il secondo definisce il come (misurare il valore dell’appalto e stabilire le soglie di deroga).
Il comma 11 dell’articolo 14 prevede infatti che:
“Le stazioni appaltanti possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti con le modalità previste per gli affidamenti sotto soglia quando l’importo stimato al netto dell’IVA del lotto è inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione dei servizi.”
Questa disposizione introduce una logica proporzionale e controllata: consente di trattare alcuni lotti come sotto soglia, ma solo se marginali rispetto al valore complessivo.
In tal modo si evita che il principio del frazionamento — volto a garantire la partecipazione — si trasformi in un abuso o in una frammentazione artificiosa.
La chiave di lettura: concorrenza e calcolo insieme
Letti in combinazione, gli articoli 58 e 14 compongono un equilibrio raffinato:
- l’art. 58 afferma la necessità di dividere per includere;
- l’art. 14 fissa le regole per calcolare e controllare tale divisione, evitando elusioni.
La partecipazione delle micro e piccole imprese non è quindi solo un obiettivo politico, ma una variabile misurabile: trasparenza e proporzionalità diventano le due facce della stessa medaglia.
La risposta operativa: un modello di calcolo trasparente
Per tradurre questi principi in pratica amministrativa, serve un metodo che sia:
- chiaro nel riferimento normativo (art. 14, comma 11, D.Lgs. 36/2023);
- coerente con il principio di partecipazione (art. 58);
- automatizzato nei calcoli per evitare errori.
Il calcolatore digitale di Civitas Digitale, dedicato ai “Lotti derogabili – Beni e Servizi”, risponde proprio a questa esigenza.
Lo strumento:
- calcola automaticamente la soglia del 20% sul valore totale dell’appalto;
- verifica la conformità dei singoli lotti ai limiti di 80.000/1.000.000 euro;
- indica quanto residuo di deroga resta disponibile, in euro e in percentuale;
- genera una frase riassuntiva pronta per la determina o la relazione istruttoria.
Un esempio concreto di come la digitalizzazione possa rendere chiaro il diritto, trasformando la norma in un processo trasparente e verificabile.
Conclusione
Il nuovo Codice non oppone più concorrenza e semplificazione, ma le ricompone.
L’articolo 58 consente a tutti di partecipare; l’articolo 14 assicura che ciò avvenga in modo misurato, proporzionato e controllabile.
È questa la vera novità: la trasparenza non è un atto, ma un calcolo pubblico — e la buona amministrazione, oggi, si misura anche in percentuale di chiarezza.











