Riproposto BDNCP, la prima vera novità del NUOVO CODICE dei CONTRATTI
Sono cresciuto nella speranza di vederla, pochi mesi e nascerà.
Articolo 23.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si
articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa
collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile
con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei
soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti
pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati di cui
all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui
all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al ciclo di vita
dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non gia'
accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto
codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad
accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a
rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di
interoperabilita'.
4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili
mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo
svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti
pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con
la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a
trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli
obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli
affidamenti diretti a societa' in house di cui all'articolo 7, comma
2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i
titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e
all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione e'
realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC
sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto
delle relative regole tecniche.
6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali
competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le
informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,
ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita' necessarie
a garantire l'interoperabilita' dei dati, l'ANAC effettua una
segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione
di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce
violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti
attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere
utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti
degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo
utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi
previsti dalle leggi di spesa.
Questa norma rientra nell’ecosistema che entrerà in vigore il 1 GENNAIO 2024 ed è stata disciplinata dalla DELIBERA ANAC 261 del 2022, immaginiamo come sarà la piattaforma.
Il Par 2 della delibera 261 disciplina LE COMPONENTI(sezioni) della BDNCP, al punto 2.1 c’è l’elenco :
La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:
a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ART 3——-GIA’ NOTA
b) Piattaforma contratti pubblici (PCP) ART 4 …..IL VERO HUB di TUTTE LE PROCEDURE
c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti ARTICOLO 5——-DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ LEGARE per i TRANFRONTALIERI ed sopra-soglia
d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)ARTICOLO 6 —GIA’ NOTO ma con implementazioni MIGLIORI
e) Casellario Informatico ARTICOLO 9——-APPENDICE del FVOE
f) Anagrafe degli operatori economici ARTICOLO 7 , nuova iscrizione degli OE sulla BDNCP
VEDIAMO ORA cosa le SA devono comunicare alla BDNCP, ARTICOLO 10.
a) programmazione
1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
b) progettazione e pubblicazione
1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
c) affidamento
1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti
d) esecuzione
1. La stipula e l’avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell’esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale
….e ricordatevi di adeguare sempre il modello di redazione con l’articolo 23 ter comma 5 bis del CAD.
PER FARE CHIAREZZA sulla delibera 262 invece vi lascio solo gli allegati dell’esclusione automatica e dell’esclusione non automatica (articoli 94 e 95)
Ci vediamo sul web od in giro per l’ITALIA per i seminari sul territorio.
Se qualcuno volesse organizzare eventi nel proprio ente mi contatti.










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