CODICE DEI CONTRATTI E CYBERSICUREZZA il DPCM 30.04.2025
Continua il percorso normativo per la cybersicurezza nella PA
L’articolo 1 della Legge 90/2024 prosegue nel rafforzamento della cybersicurezza nazionale, definendo i principi fondamentali da applicare nell’approvvigionamento di beni e servizi ICT da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti strategici.
Tuttavia, restano esclusi dall’applicazione immediata i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, come specificato anche nel rinvio all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Una riserva per questi enti era stata introdotta all’art. 14 della Legge 90/2024, ma è stata sciolta con il DPCM 30 aprile 2025, che ne chiarisce ambito e obblighi.
Il DPCM 30 aprile 2025: un passo decisivo per la cybersicurezza pubblica
Il titolo completo è indicativo dell’impatto trasversale della disciplina:
“Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”
Articolo 1 – Oggetto
- Definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza da rispettare;
- Individua le categorie tecnologiche soggette a tali obblighi (allegato 2);
- Introduce criteri di premialità per offerte che impiegano tecnologie sicure;
- Stabilisce l’elenco dei Paesi terzi affidabili (allegato 3).
Articolo 2 – Elementi essenziali di cybersicurezza
Rinvia all’allegato 1, che distingue due blocchi:
- Parte I: requisiti progettuali (configurazioni sicure, aggiornamenti automatici, autenticazione, cifratura);
- Parte II: gestione delle vulnerabilità (documentazione, aggiornamenti, supply chain).
Articolo 3 – Categorie tecnologiche (Allegato 2)
L’allegato 2, basato sui codici CPV, è una carta di lavoro per RUP, RTD e DPO. Elenca le categorie strategiche tra cui:
- Sistemi di autenticazione,
- Firewall, router, VPN,
- Storage, backup, servizi cloud,
- Software antivirus, SIEM, droni, SCADA.
Articolo 4 – Premialità per tecnologie sicure
Prevede punteggi premiali in gara per offerte che impiegano:
- Tecnologie italiane, europee o dei Paesi NATO;
- Tecnologie dei Paesi terzi affidabili (art. 5 e allegato 3);
Il tutto previa presentazione del B.O.M. – Bill of Materials per mappare origine e composizione tecnologica.
Articolo 5 – Paesi terzi “affidabili”
L’allegato 3 elenca i Paesi extra-UE e extra-NATO considerati “affidabili” per la cybersicurezza, in quanto firmatari di accordi con UE e NATO:
- Australia
- Corea del Sud
- Giappone
- Israele
- Nuova Zelanda
- Svizzera
Conclusioni
Il DPCM 30 aprile 2025 costituisce una svolta normativa e operativa per la sicurezza digitale della PA. Fornisce:
- una base normativa per l’approvvigionamento ICT sicuro;
- uno strumento operativo per la qualificazione delle offerte in ambito strategico;
- un quadro coerente con la NIS2 e la strategia europea di cybersicurezza.
È uno strumento che merita attenzione non solo normativa, ma anche strategica e organizzativa.
Vi lascio ora un vecchio approfondimento sulla determinazione AGID 220/2020 ed un flusso per integrare il DPCM 30/04/2025, il D.lgs 36/2023 e la determinazione AGID 220/2020.

Invece qui l’approfondimento sulla L. 90/2024
e sulla determinazione 220/2020
ovviamente ritorneremo su questo argomento, per il momento vi lascio anche un file excel per la ricerca dei CPV che rientrano nell’allegato 2 del DPCM 30 04 2025
lascio anche un link per una ricerca veloce (non ufficiale dei CPV)



