Direttiva UE 2019/882. Accessibilità per le aziende. SANZIONi. da oggi in vigore.
Obblighi di Accessibilità: cosa prevede il D.Lgs. 82/2022
Il Decreto Legislativo 82/2022, entrato in vigore il 30 aprile 2025, recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come European Accessibility Act.
L’obiettivo è garantire l’accessibilità universale dei prodotti e dei servizi digitali, promuovendo inclusione, innovazione e pari opportunità per tutte le persone, incluse quelle con disabilità.
A chi si applica?
Come previsto dall’art. 1 della Direttiva (UE) 2019/882, gli obblighi si applicano a:
- Fornitori di servizi digitali (e-commerce, home banking, piattaforme di prenotazione, ecc.).
- Produttori, importatori e distributori di prodotti digitali (es. terminali self-service, lettori e-book, software).
- Operatori economici che progettano o immettono sul mercato UE prodotti e servizi ICT destinati ai consumatori.
Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva, sono esentate le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro), salvo obblighi specifici.
Prodotti e servizi coperti dalla Direttiva
L’allegato I della Direttiva (UE) 2019/882 elenca i principali prodotti e servizi soggetti agli obblighi di accessibilità. Tra questi:
- Siti web e applicazioni mobili
- Servizi bancari online
- E-commerce
- E-book e lettori digitali
- Servizi di comunicazione elettronica (es. chat, videochiamate, PEC)
- Terminali self-service (ATM, biglietterie automatiche, check-in digitali)
- Software, sistemi operativi e ambienti digitali con interfacce utente
Requisiti di accessibilità
Ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato II della Direttiva, i prodotti e i servizi devono rispettare quattro principi fondamentali dell’accessibilità:
- Percepibile – contenuti accessibili tramite più canali sensoriali.
- Utilizzabile – interfacce semplici da navigare e operare.
- Comprensibile – linguaggio chiaro e coerenza funzionale.
- Robusto – compatibilità con tecnologie assistive.
Il rispetto di questi principi si basa sugli standard tecnici armonizzati, tra cui le WCAG 2.1 livello AA, richiamati dalla normativa europea e nazionale.
Sanzioni previste dal D.Lgs. 82/2022
In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto e dalla Direttiva:
- L’autorità competente può avviare verifiche d’ufficio o su segnalazione.
- Gli operatori possono ricevere ordini di adeguamento con tempistiche obbligatorie.
- È prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 40.000 euro per ciascuna violazione accertata.
- Può essere disposto il ritiro dal mercato o l’obbligo di richiamo dei prodotti non conformi.
- In caso di infrazioni sistemiche, è prevista la segnalazione nei registri ufficiali europei ai sensi dell’art. 29 della Direttiva.
Conclusione
L’accessibilità digitale è oggi un diritto riconosciuto a livello europeo e un obbligo legale per le imprese che operano sul mercato dei servizi digitali.
Investire nell’adeguamento significa migliorare l’esperienza utente, ampliare la clientela e prevenire sanzioni e danni reputazionali.
La nostra esperienza
Civitas Digitale opera nel settore dell’accessibilità digitale fin dal 2004, anno di entrata in vigore della Legge n. 4/2004 (Legge Stanca), che per prima ha introdotto in Italia l’obbligo di accessibilità per i servizi informatici.
In oltre vent’anni di attività abbiamo affiancato enti pubblici e operatori privati nella progettazione di servizi digitali conformi alla normativa nazionale ed europea. Offriamo:
- Audit e valutazioni WCAG
- Supporto tecnico per l’adeguamento normativo
- Progettazione inclusiva di interfacce digitali
- Formazione e assistenza personalizzata
Un esempio concreto del nostro impegno è descritto in questo caso applicativo sulla transizione digitale e accessibilità, che dimostra l’approccio integrato che adottiamo nell’affiancare le organizzazioni.
Oggi affianchiamo anche le imprese nella transizione richiesta dal D.Lgs. 82/2022, offrendo consulenza specializzata e soluzioni conformi alla Direttiva (UE) 2019/882.



